Città di Torino > limitazioni alla circolazione
Limitazioni strutturali valide TUTTO L'ANNO | ||||
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Tipo veicolo | Chi non circola | Giorni e orari | Rif. | |
Persone (M1, M2, M3) e Merci (N1, N2, N3) |
- Benzina Euro 0,1 e 2 - Diesel Euro 0,1 e 2 - GPL e metano Euro 0 e 1 |
tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 0 - 24 | i | |
i: divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano. |
LIMITAZIONI strutturali: valide dal 15 settembre 2024 al 15 aprile 2025 | |||
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Tipo veicolo | Chi non circola | Giorni e orari | Rif. |
Persone (M1, M2, M3) e Merci (N1, N2, N3) |
- Benzina Euro 0,1 e 2 - Diesel Euro 0,1 e 2 - GPL e metano Euro 0 e 1 |
tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 0 - 24 | i |
i: divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano. | |||
Persone (M1, M2, M3) e Merci (N1, N2, N3) |
Diesel Euro 3 e 4 | nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 8 - 19 | ii |
ii: divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5. | |||
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) | Euro 0 e 1 | tutti i giorni con orario 0 - 24 | iii |
iii: divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1. | |||
Altre limitazioni | |||
- Obbligo di utilizzare pellets certificato A1 (iv); - Divieto di abbruciamento di materiale vegetale (v); | |||
iv: obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore. | |||
v: divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 01 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile. |
LIMITAZIONI temporanee: valide dal 15 settembre 2024 al 15 aprile 2025 | |||
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Livello 1 (arancio) attivo in caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 50 µg/m³ (pari al valore limite giornaliero) per 3 giorni consecutivi | |||
Tipo veicolo | Chi non circola | Giorni e orari | Rif. |
Persone (M1, M2, M3) e Merci (N1, N2, N3) |
- Benzina Euro 0,1 e 2 - Diesel Euro 0,1 e 2 - GPL e metano Euro 0 e 1 |
tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 0 - 24 | i |
i: divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano. | |||
Persone (M1, M2, M3) | Diesel Euro 3, 4 e 5 | tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 8 - 19 | vi |
vi: divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5. | |||
Merci (N1, N2, N3) | Diesel Euro 3 e 4 | tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 8 - 19 | vii |
vii: divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4. | |||
ii: divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5. | |||
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) | Euro 0 e 1 | tutti i giorni con orario 0 alle 24 | iii |
iii: divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1. | |||
Altre limitazioni | |||
- Obbligo di utilizzare pellets certificato A1 (iv); - Divieto di abbruciamento di materiale vegetale (v); - Divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle (viii); - Divieto assoluto di combustioni all'aperto (ix); - Introduzione del limite a 18°C per le temperature negli edifici (x); - Divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati (xi); - Divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto (xii); |
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iv: obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore. | |||
v: divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 01 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile. | |||
viii: divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. | |||
ix: divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. | |||
x: introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l'esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno. | |||
xi: divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione e iniezione profonda (solchi chiusi). Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: spandimento a raso in strisce e spandimento con scarificazione. | |||
xii: divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs 75/2010; sono fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato e contestuale alla distribuzione. | |||
Livello 2 (rosso) attivo in caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 75 µg/m³ (pari a 1,5 volte il valore limite giornaliero) per 3 giorni consecutivi | |||
Tipo veicolo | Chi non circola | Giorni e orari | Rif. |
Persone (M1, M2, M3) e Merci (N1, N2, N3) |
- Benzina Euro 0,1 e 2 - Diesel Euro 0,1 e 2 - GPL e metano Euro 0 e 1 |
tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 0 - 24 | i |
i: divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano. | |||
Persone (M1, M2, M3) e Merci (N1, N2, N3) |
Diesel Euro 3, 4 e 5 | tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 8 - 19 | vi-vii-xiii |
vi: divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5. | |||
vii: divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4. | |||
xiii: divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale all' Euro 5 dalle ore 8.00 alle 19.00. | |||
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) | Euro 0 e 1 | tutti i giorni con orario 0 alle 24 | iii |
iii: divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1. | |||
Altre limitazioni | |||
- Obbligo di utilizzare pellets certificato A1 (iv); - Divieto di abbruciamento di materiale vegetale (v); - Divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle (viii); - Divieto assoluto di combustioni all'aperto (ix); - Introduzione del limite a 18°C per le temperature negli edifici (x); - Divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati (xi); - Divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto (xii); |
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iv: obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore. | |||
v: divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 01 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile. | |||
viii: divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. | |||
ix: divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. | |||
x: introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l'esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno. | |||
xi: divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione e iniezione profonda (solchi chiusi). Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: spandimento a raso in strisce e spandimento con scarificazione. | |||
xii: divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs 75/2010; sono fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato e contestuale alla distribuzione. |
Per verificare in modo rapido la classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo è possibile consultare il Portale dell'Automobilista, il sito di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sul sito di Arpa Piemonte è disponibile il dettaglio dei dati giornalieri sulla qualità dell'aria, sul sito della Regione Piemonte il 'semaforo' per l'attuazione della misura antismog, sul sito di Città Metropolitana l'indice previsionale di qualità dell'aria (ipqa).
Le limitazioni del traffico emergenziali sono concentrate sui veicoli diesel, poiché tali veicoli sono i maggiori responsabili delle emissioni inquinanti, soprattutto di micropolveri e biossido di azoto, tanto più che l'IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che è parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) ha classificato i gas di scarico da motori diesel nel gruppo 1 (.pdf), sostanze cancerogene certe per l'uomo, modificando la precedente classificazione che li inseriva nel gruppo 2B, ossia possibili cancerogeni. I provvedimenti riguardano anche i veicoli diesel Euro 5 perché questa categoria di veicoli, pur avendo emissioni di micropolveri inferiori a quelle delle categorie precedenti, è caratterizzata da elevate emissioni di NOx, che rappresentano i principali precursori della componente secondaria del particolato. Le misure emergenziali temporanee sono coerenti con le politiche sovracomunali - Piano della qualità dell'aria della Regione Piemonte (in corso di approvazione) e Accordo di Bacino Padano - che prevedono di bloccarne la circolazione in modo permanente a partire dal 2025.
Il report sulla qualità dell'aria 2016 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente ha, peraltro, evidenziato discrepanze significative tra i valori di NOx rilevati in regime di monitoraggio in ambiente controllato e quelli osservati in condizioni reali di guida anche per i veicoli diesel più recenti.
Per ulteriori approfondimenti sull'inquinamento atmosferico consultare il report dell'Agenzia europea dell'ambiente.
Confronto degli standard di emissione di NOx per autoveicoli con differenti classi euro:
Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2024
Domande frequenti (PDF | 31MB) sulla qualità dell'aria